Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: TERMINI GUIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE GIROLAMO CARLO UGO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
l'epidemia di COVID-19 ha colpito duramente i settori turistico e aeroportuale, due dei motori della nostra economia;
il trasporto aereo ormai da anni ha visto lo smantellamento del lavoro stabile e la modalità dei contratti precari è diventata ormai la regola;
negli aeroporti di tutta Italia sono impiegate diverse tipologie di lavoratori e, tra questi, i lavoratori del trasporto aereo stagionali;
la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;
accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure – organiche ed efficaci – di sostegno e promozione in favore di tutti quei settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;
l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede la corresponsione di un'indennità per il mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; la corresponsione del contributo a tali lavoratori, tuttavia, è subordinata alla condizione che gli stessi abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 17 marzo 2020;
moltissimi lavoratori stagionali, parimenti, allo stato, impossibilitati a operare, non risultano inclusi tra quelli beneficiari della suddetta misura di sostegno poiché hanno concluso la propria attività lavorativa antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale;
dalla concessione del contributo risultano, inoltre, esclusi quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che ora, a causa dell'epidemia in corso, non possono accedere a un nuovo contratto di lavoro, risultando, in definitiva, fortemente danneggiati dal punto di vista economico, anche per effetto delle restrizioni fin qui adottate che pregiudicano la ripresa della medesima attività, stante la crisi che colpirà certamente l'imminente avvio della stagione estiva;
in particolare, risultano esclusi dalla concessione della citata indennità i lavoratori stagionali aeroportuali – i quali, peraltro, da decenni, lavorano negli scali di tutta Italia, prevalentemente nel periodo compreso tra marzo e ottobre – che, proprio in ragione della crisi economica, anche conseguente alle limitazioni di movimento imposte sull'intero territorio nazionale, si vedono compromessa la possibilità di essere richiamati al lavoro nei prossimi mesi;
le conseguenze economiche della diffusione del COVID-19 non saranno limitate esclusivamente al periodo strettamente emergenziale, ma, per alcuni settori, in particolare tutti quelli legati al turismo, come il settore aeroportuale, ricadranno sul medio e lungo periodo;
occorre valutare misure di sostegno in favore di tutti quei lavoratori che, per tale ragione, saranno impossibilitati a riprendere la rispettiva attività lavorativa stagionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative volte a prevedere, in futuri provvedimenti normativi varati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, l'estensione dei benefìci concessi ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche ai lavoratori stagionali aeroportuali rientranti nel codice ATECO 52.23.00 (Attività di servizi di supporto al trasporto aereo), nonché a incrementare le forme di sostegno al reddito a loro tutela, valutando altresì l'opportunità di estendere la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 29 anche a quei lavoratori stagionali aeroportuali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che a causa della persistente emergenza epidemiologica sono attualmente impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro.
9/2463/140. Termini, De Girolamo.