ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/132
presentato da
D'ORSO Valentina
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre alle disposizioni in tema di disagio abitativo dirette a contenere gli effetti negativi di carattere economico derivanti dalla stessa emergenza;
    in particolare, l'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater prevedono una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli;
    il comma 2-ter del suddetto articolo prevede, in primo luogo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro;
    il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione, l'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha destinato risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo e l'articolo 1, comma 234 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha destinato per ciascuno degli anni 2020-2021 ulteriori 50 milioni;
    l'articolo 11, comma 5, della citata legge del 1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (decreto ministeriale 14 settembre 2005), previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il DM 4 luglio 2019 ha ripartito le disponibilità per il 2019, pari a 10 milioni di euro;
    il medesimo comma 2-ter prevede altresì il riparto per l'annualità 2020 delle risorse, pari a 9,5 milioni di euro, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5 del decreto 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013. n. 124, attribuite dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. In particolare, l'articolo 6, comma 5 del citato decreto-legge del 2013 prevede che tali risorse possano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli; è prevista l'assegnazione prioritaria delle risorse del Fondo alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine è stabilito che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono fissati i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
    l'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge del 2014 ha rifinanziato il Fondo inquilini morosi incolpevoli, prevedendo 225,92 milioni di euro di risorse per il periodo 2014-2020, di cui 9,5 milioni di euro per fanno 2020. L'annualità 2019 è stata ripartita con il decreto ministeriale 23 dicembre 2019. La procedura d urgenza, stabilita con il comma 2-ter dell'articolo 65 del provvedimento in esame, prevede che entrambi i riparti dei due suddetti Fondi siano effettuati in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali, adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019;
    il comma 2-quater stabilisce – nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione – l'attribuzione da parte delle regioni ai comuni delle risorse assegnate, prevedendo, inoltre, 1 applicazione dell'articolo 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. L'articolo 1, comma 21 della citata legge di bilancio 2018 prevede, tra l'altro, che al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle consistenti risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli con riferimento alle pregresse annualità 2014-2018;
    il comma 2-quater dispone, inoltre, che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso gli uffici tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, di provvedere – anche mediante l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione normativa di cui all'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater – a rendere uniformi i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi previsti da entrambi i Fondi di cui in premessa, allo scopo di garantire una maggiore semplicità, speditezza ed effettività nell'erogazione dei contributi in favore dei potenziali beneficiari, consentendo l'adozione di un unico bando (tenuto anche conto che i comuni potranno utilizzare entrambi i fondi, ossia sia il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione che il Fondo inquilini morosi incolpevoli), nonché ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio: tutto ciò, ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa, secondo quanto stabilito dal comma 2-quater dell'articolo 65 del provvedimento in esame.
9/2463/132D'Orso, Daga, Martinciglio.