ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/120

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RESPINTO IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/120
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
    tra le altre misure previste, l'articolo 107 prevede la sospensione ed il differimento di termini amministrativo-contabili in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
    il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha novellato la disciplina previgente a livello europeo prediligendo il principio della lex loci laboris ai sensi del quale, in ragione dell'articolo 11, il cittadino che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, abrogando in tal modo il diritto di opzione per il sistema di sicurezza sociale precedentemente previsto;
    la nuova disposizione con il suo strascico di oneri e vincoli in capo ai lavoratori decorre dal 1o maggio 2020, e si configura come una evidente riforma peggiorativa segnatamente per la categoria degli impiegati della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in ragione dell'obbligo di transito dal sistema previdenziale retributivo italiano, originariamente optato in ragione della previgente norma, a quello del Paese di residenza;
    l'entrata in vigore dell'articolo 11 del Regolamento 883 il prossimo 1o maggio comporterà il transito obbligatorio dal sistema di sicurezza sociale italiano a quello del Paese dove operano i lavoratori a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e porterà, tra le altre cose, ad una riduzione tra i 400 e i 600 euro nella busta paga nonché ad ulteriori decurtazioni pensionistiche e tale anomalia è stato oggetto di un confronto lungo e complesso tra le sigle sindacali e l'amministrazione che si protrae da un decennio e che non ha condotto ad alcuna ipotesi derogatoria, tra l'altro ampiamente prevista dal regolamento stesso ma mai presa seriamente sul serio dal nostro Paese;
    l'articolo 16 del regolamento in premessa prevede infatti la possibilità in capo a due o più Stati membri, di definire delle specifiche deroghe, nell'interesse di una determinata categoria ma al momento risulta che si sia inteso attuare tale procedura in maniera frammentata e illegittima, attuando l'approfondimento bilaterale con enorme ritardo rispetto al timing originario del confronto;
    nello specifico al momento non sono stati definiti degli accordi risolutivi con i 5 Stati membri dove maggiore è il numero di impiegati a contratto, per un totale di circa 100 lavoratori;
    la deroga, qualora attuata ai sensi del citato articolo 16, prevede un duplice livello, quello politico che afferisce al versante diplomatico-bilaterale dell'accordo e quello tecnico attraverso la sottoposizione mediante l'INPS, della copertura previdenziale dei lavoratori agli enti assicuratori locali;
    l'articolo 11, comma 3, lettera b), del regolamento prevede che un pubblico dipendente sia soggetto alla legislazione dello Stato dell'amministrazione da cui egli dipende, pertanto il lavoratore a contratto, caratterizzato da una specificità contrattuale che lo qualifica comunque come dipendente statale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rientrerebbe per inevitabile analogia nella categoria destinataria di deroga diretta: infatti tale opzione è stata oggetto dell'accordo attuato lo scorso anno con le autorità finlandesi, a tutela degli impiegati ivi operanti;
    risulta che nelle ultime settimane si sia inteso definire in maniera grossolana ed assolutamente irrispettosa dei cogenti diritti sindacali, una ipotesi risolutoria in Belgio, Olanda e Danimarca, che non tiene conto delle istanze dei lavoratori e che, definita nel bel mezzo di una emergenza epidemiologica globale si configura come un paradosso sociale e politico in ragione del fatto che i singoli Paesi e l'Europa avrebbero avuto il dovere di tutelare i cittadini e salvaguardandone e implementandone gli strumenti di sostegno al reddito e welfare;
    nello specifico la soluzione prospettata dal Governo belga prevede la deroga, di cui all'articolo 16 del Regolamento n. 883 per i soli dipendenti a contratto operanti nel Paese che conseguiranno la pensione entro il 1o maggio 2025, escludendo di fatto la metà del personale, circa 18 lavoratori, ivi operante, che aveva legittimamente optato per il sistema di sicurezza sociale italiano in ragione del previgente regolamento;
    non esistono presupposti normativi che legittimino il diverso trattamento amministrativo riservato al caso belga in oggetto, unitamente a quello olandese e danese attualmente oggetto delle medesime criticità, rispetto a quello finlandese di cui in premessa: risulta infatti che lo scorso anno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha definito un accordo con le autorità finlandesi di deroga diretta di cui all'articolo 11, comma 3, del Regolamento n. 883 che ha consentito ai nostri dipendenti a contratto di restare assicurati ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede la struttura da cui dipendono, quindi l'Italia;
    emergerebbe la volontà dell'Amministrazione italiana di gestire in maniera disarmonica e disomogenea, medesime questioni afferenti il versante dei diritti dei lavoratori, segnatamente in una stagione di emergenza epidemiologica di riflesso globale;
    sarebbe auspicabile individuare insieme ai partner europei delle sospensive in ragione della evidente straordinarietà del momento, infatti in una fase così delicata è prioritario operare una scelta di etica istituzionale che porti il Governo, nella cornice europea a sospendere per la durata dell'emergenza in atto, l'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'articolo 11 del Reg. CE 883/14, sospendendo pertanto il transito al sistema sociale del Paesi di residenza degli impiegati a contratto o ogni altra disposizione correlata, di cui non sussiste traccia almeno per i cinque Paesi europei al momento ancora in stand-by, al fine di garantire per prima cosa il superamento della gestione emergenziale correlata alla diffusione della pandemia di COVID-19 e nel contempo quella di garantire un adeguato timing di gestione degli adempimenti e dei confronti politici necessari alla definizione delle deroghe, considerando che l'amministrazione ha perso tanto tempo prezioso e che una qualsiasi strada risulta impraticabile nell'arco di pochi giorni in uno scenario di emergenza e di crisi come quello che condiziona l'Europa in questo momento,

impegna il Governo

a prevedere ogni opportuno intervento in sede di Unione europea finalizzato alla sospensione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici interessati anche mediante la dilazione degli adempimenti, nella prospettiva di tutelare i diritti previgenti dei lavoratori della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/2463/120Fitzgerald Nissoli.