ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RESPINTO IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/116
presentato da
CAON Roberto
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone una ampia serie di interventi in favore delle imprese colpite dall'emergenza prodotta dal COVID-19. In particolare sono avviati interventi per favorire la liquidità delle piccole e medie imprese e ridurre gli adempimenti a loro carico;
    con l'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2019 sono state implementate di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2020 le risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», già prevista dai commi 540 e successivi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    con la lotteria, la cui operatività è prevista dal 1o luglio 2020, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni ai soggetti che effettuano transazioni commerciali attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico;
    l'articolo 20 del citato decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione;
    dai primi giorni di marzo è attivo il portale tramite il quale richiedere il codice con cui tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo all'esercente il proprio codice lotteria. Il negoziante è tenuto ad inserire tale codice nello scontrino per consentire la partecipazione dell'acquirente alla lotteria;
    per il settore del commercio si tratta di lavoro aggiuntivo e ulteriori costi organizzativi in particolare per coloro che hanno una piccola attività. In piena emergenza da COVID-19 appare del tutto superfluo che l'interesse di imprese e famiglie sia quello da un lato, per il titolare dell'attività, di dotarsi di registratore telematico aggiornato per tale funzione, che comporta ulteriori costi aggiuntivi, e, dall'altro, per l'acquirente di dotarsi del codice lotteria;
    in questi giorni le associazioni dei commercianti hanno chiesto un ulteriore rinvio per non gravare le imprese già colpite dalla crisi. L'aspetto «ludico» di tale lotteria appare peraltro in questa fase, del tutto fuori luogo;
    con l'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020 si è già stabilito che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, fossero ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate alla lotteria degli scontrini,

impegna il Governo

a prorogare la data di avvio della lotteria degli scontrini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 124 del 2019, destinando le risorse allo scopo destinate per finalità di sostegno delle imprese commerciali in crisi, con particolare riferimento alle micro imprese commerciali.
9/2463/116Caon, Porchietto.