Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: CANNIZZARO FRANCESCO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
a seguito delle modifiche approvate al Senato del provvedimento in esame all'articolo 67 non appare chiaro se sia completamente superata la proroga di due anni degli accertamenti da parte degli enti impositori nei confronti dei contribuenti a fronte di pochi mesi di rinvio del pagamento dei versamenti;
la nuova formulazione della disposizione, infatti, non convince molto né dal punto di vista della soluzione tecnica adottata né rispetto alla volontà unanime di disinnescare la proroga biennale che il Governo aveva riservato alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in relazione ai periodi d'imposta in scadenza nell'annualità interessata dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti;
la nuova disposizione approvata, infatti, contenuta nel presente provvedimento appare pasticciata e non tranquillizza del tutto i contribuenti e i professionisti che, all'indomani dell'emanazione del cosiddetto «Decreto Cura Italia» si erano giustamente indignati e scandalizzati per la dilatazione temporale che l'Esecutivo aveva ritenuto di voler concedere all'Agenzia in relazione ai periodi d'imposta i cui termini di accertamento scadono nell'annualità in cui è stata disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti;
sarebbe stato di gran lunga preferibile sopprimere il quarto comma dell'articolo 67 oppure prevedere che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 siano prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1,
impegna il Governo
a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, valutando l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte ad assicurarne un'applicazione che risulti il più possibile equa e tale da non sbilanciare in favore dello Stato il rapporto tra fisco e contribuente.
9/2463/114. Cannizzaro, Giacomoni, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella.