ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANDELLI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/110
presentato da
MANDELLI Andrea
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 23 del decreto in discussione prevede per i lavoratori la possibilità di usufruire, in alternativa alla fruizione del congedo speciale di cui all'articolo 22, comma 1, la possibilità di usufruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 23, comma 8, e articolo 25, comma 1);
    l'importo massimo del bonus è elevato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alle medesime condizioni, a mille euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica;
   considerato che:
    l'articolo 25, comma 3, esclude tutti gli altri professionisti sanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio, quali biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, ostetriche, pediatri e psicologi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere tra i beneficiari del bonus baby-sitting previsto per gli operatori sanitari impiegati durante l'emergenza tutti i professionisti sanitari che oggi sono esclusi e che, in ragione della loro attività, a tutela della salute pubblica, sono esposti al rischio di contagio e, al pari di medici ed infermieri, non possono usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 22, comma 1, in quanto le loro attività sono considerate essenziali.
9/2463/110Mandelli, Gelmini, Saccani Jotti, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Pella, Cannizzaro.