Legislatura: 18Seduta di annuncio: 321 del 31/03/2020
Primo firmatario: GRIPPA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2020
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 31/03/2020
CONCLUSO IL 31/03/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 definisce il lavoro straordinario come il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro;
considerato che:
il lavoro straordinario di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 risulta meglio dettagliato agli articoli 4 e 5, circa la durata massima dell'orario di lavoro e delle modalità con cui gli straordinari si devono svolgere;
l'articolo 4 stabilisce che i contratti collettivi di lavoro decidano la durata massima settimanale dell'orario di lavoro e che questa in ogni caso non possa superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
prevede inoltre che la percentuale di maggiorazione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario venga disciplinata dai contratti collettivi e che queste siano concesse, tra l'altro, nel caso di situazioni di forza maggiore,
impegna il Governo
in considerazione dell'eccezionale situazione di emergenza epidemiologica, a valutare l'opportunità di incrementare fino alla fine dell'anno 2020 il tetto massimo delle 250 ore annue di lavoro straordinario consentite dalla legge, salvo caso specifici, a tutti i tipi di rapporti di lavoro, in deroga alla vigente normativa.
9/2423/14. Grippa.