ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02423/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 321 del 31/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2020


Stato iter:
31/03/2020
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 31/03/2020

CONCLUSO IL 31/03/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02423/012
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Martedì 31 marzo 2020, seduta n. 321

   La Camera,
   premesso che:
    autorevole dottrina ed esperti della materia hanno sottolineato un evidente «disallineamento» tra la procedura di contenzioso in materia tributaria (di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992) e quella in materia contributiva (giudice del lavoro);
    tale «disallineamento» può determinare giudicati del tutto diversi tra quelli relativi al contenzioso tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi anche nel caso in cui le controversie – pur riguardando pretese impositive diverse (tributi, da un lato, e contributi, dall'altro) – hanno origine da un fatto comune, ossia da un maggiore importo imponibile risultante dal verbale della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate, anche se direttamente accertato da quest'ultima;
   considerato che appare necessario evitare il rischio di conflitti tra giudicati, precludendo all'Inps, la possibilità di emettere l'avviso di addebito prima della definizione della controversia tributaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la sospensione del giudizio previdenziale nelle more della definizione del procedimento tributario.
9/2423/12Martinciglio, Cancelleri.