ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02423/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 321 del 31/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARINO BERNARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2020


Stato iter:
31/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/03/2020
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/03/2020

PARERE GOVERNO IL 31/03/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2020

CONCLUSO IL 31/03/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02423/011
presentato da
MARINO Bernardo
testo di
Martedì 31 marzo 2020, seduta n. 321

   La Camera,
   premesso che:
    le misure urgenti rispondono alla necessità di ridurre la pressione fiscale di lavoratori dipendenti e assimilati, e a tal fine concedono un bonus fiscale che varia in base alla fascia di reddito annuale che va da 8.174 euro come soglia minima a 40 mila euro, come limite massimo oltrepassato il quale il bonus si azzera; appare opportuno garantire tutele maggiori per i lavoratori che per motivi imponderabili, come la malattia o la maternità, vedranno ridotto il loro reddito;
    i commi 3 degli articoli 1 e 2 del presente decreto, prevedono che i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 in funzione del numero dei giorni di lavoro; i sostituti d'imposta sono chiamati anche a verificare, in sede di conguaglio, la spettanza: l'eventuale integrazione non dovuta viene recuperata dai sostituti d'imposta mediante compensazione; nel caso in cui superi 60 euro, il recupero della integrazione non dovuta è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio; in questo caso specifico, i lavoratori, dopo aver percepito nel corso dell'anno il bonus di 100 euro, saranno tenuti alla restituzione del medesimo; il recupero dell'importo dovuto, da parte dei sostituti di imposta, rischia di trasformarsi in un salasso finanziario per i lavoratori che – per motivi di salute o altro – dovessero ritrovarsi nella fascia degli incapienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure specifiche per tenere conto della condizione di indigenza degli aventi diritto che percependo un reddito vicino alla soglia minima, per i motivi esposti, dovessero risultare in sede di conguaglio incapienti, anche disponendo, in tali casi, che i sostituti d'imposta non procedano al recupero dell'integrazione non spettante.
9/2423/11Marino.