ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02407/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 315 del 04/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 04/03/2020
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 04/03/2020
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 04/03/2020
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 04/03/2020


Stato iter:
04/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/03/2020
ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/03/2020

ACCOLTO IL 04/03/2020

PARERE GOVERNO IL 04/03/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/03/2020

CONCLUSO IL 04/03/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02407/004
presentato da
LOLLOBRIGIDA Francesco
testo di
Mercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e nello specifico istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) novellando, tal fine, il decreto legislativo n. 300 del 1999 e modificando l'elenco dei 13 Ministeri;
    come si legge nellanalisi tecnico-normativa del provvedimento, il «carattere di urgenza è da attribuirsi all'esigenza di potenziare la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;
    in coerenza con la suddetta ratio, le misure tese al potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonché allo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, dovrebbero coinvolgere tutte le strutture universitarie italiane sia esse tradizionali che telematiche;
    si evidenzia che le università telematiche sono state istituite con decreto ministeriale 17 aprile 2003, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 289 del 2002, quali istituzioni universitarie pubbliche non statali, promosse da soggetti pubblici o privati, riconosciute e accreditate secondo criteri e procedure definite dallo stesso decreto;
    le università telematiche attivano corsi di studio a distanza e rilasciano titoli accademici di livello universitario, equivalenti a quelli rilasciati dalle università tradizionali in virtù delle procedure di accreditamento necessarie per poter erogare il servizio con standard qualitativi assolutamente corrispondenti valutati dall'Anvur: pertanto è legittima una totale equivalenza tra le due fattispecie universitarie;
    l'istituzione delle università telematiche risponde all'esigenza, costituzionalmente sancita di garantire a tutti gli strumenti per raggiungere i più alti gradi degli studi: pertanto la possibilità di fruire di corsi di livello universitario a distanza e da remoto o comunque attraverso strumenti di accesso alternativi consente anche agli studenti impossibilitati per ragioni economiche, fisiche o logistiche di poter accedere ad un percorso universitario;
    a tal riguardo si evidenzia ulteriormente che l'istituzione delle università telematiche risponde a linee d'azione sviluppate nell'ambito della stessa Unione europea in materia di utilizzo delle metodologie di insegnamento basate sull'utilizzo «delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza»;
    malgrado siffatti presupposti, in data 23 dicembre 2019 il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca abbia adottato il decreto Ministeriale n. 1171 con cui si disponeva che i corsi di studio nelle classi di laurea relative, tra l'altro, a psicologia e scienza della formazione, potevano essere erogate solo in presenza e, dunque, non più in via telematica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021;
    in ragione dei rilievi sollevati dall'ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di registrazione del citato decreto, la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio ha ritenuto opportuno ritirarlo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle competenze del MIUR disciplinate dal Parlamento, la salvaguardia della totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria a tutti gli studenti impossibilitati per ragioni economiche, fisiche o logistiche, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza e la implementazione delle tecnologie multimediali e telematiche correlate.
9/2407/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti, Mollicone, Bucalo.