ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: COLMELLERE ANGELA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/099
presentato da
COLMELLERE Angela
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, reca «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni»;
    l'articolo 2 del decreto-legge contiene, al comma 1, modifiche al codice di procedura penale;
    in particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
   considerato che:
    l'articolo 192 del codice di procedura penale disciplina la valutazione della prova prevedendo che il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati;
    al comma 3 prevede che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;
    la disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che come le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, lo stesso criterio debba essere utilizzato per le intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.
9/2394/99Colmellere, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.