ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/097

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: LATINI GIORGIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/02/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto LATINI GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 27/02/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/097
presentato da
LATINI Giorgia
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge contiene al comma 1, modifiche al codice di procedura penale;
    in particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
    nel testo del decreto viene modificato l'articolo 114 del codice di procedura penale con l'introduzione del comma 2-bis che stabilisce che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi dell'articolo 268, 415-bis o 454 del codice di procedura penale norma che amplia per le intercettazioni l'ambito di operatività del divieto di pubblicazione previsto per gli altri atti;
    restano in vigore, sia pure con importanti modifiche le disposizioni che prevedono e regolamentano l'archivio per la conservazione delle intercettazioni;
    l'articolo 269 nuova versione recita «I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate»;
    nella nuova formulazione l'articolo 269 del codice di procedura penale prevede la conservazione di registrazioni, verbali ed ogni alto atto relativo alle intercettazioni in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Viene abrogata la parte del primo comma che stabiliva che tali atti erano coperti da segreto;
    l'articolo 89-bis disp. att. del codice di procedura penale il cui titolo non è più «archivio riservato delle intercettazioni» ma solo «archivio delle intercettazioni» stabilisce che tale archivio è tenuto in forma digitale dunque gestito esclusivamente in modo informatico, (mentre la precedente formulazione prevedeva una gestione «anche» dunque non necessariamente con modalità informatiche), sotto la direzione del Procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle conversazioni non necessarie per il procedimento, e a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione, ovvero riguardanti categorie di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia (mentre la precedente formulazione faceva riferimento alla tutela della segretezza di tutta documentazione custodita);
    mentre nell'articolo 269 del codice di procedura penale è stato espressamente abrogato il riferimento alla segretezza degli atti contenuti nell'archivio riservato, nell'articolo 89-bis disp. att. del codice di procedura penale la segretezza rivive – rafforzata dalla gestione totalmente telematica dell'archivio e dalla responsabilizzazione del Procuratore della Repubblica nella tenuta dell'archivio stesso – anche se solo con riferimento a una parte della documentazione contenuta nell'archivio, ovvero quella la cui diffusione potrebbe ledere la privacy o la reputazione dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la nomina, di un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati delle intercettazioni telefoniche e telematiche.
9/2394/97Latini, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.