Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: LORENZONI EVA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020 Resoconto LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER Resoconto PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
DISCUSSIONE IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
la modifica recata all'articolo 268 del codice di procedura penale, dal comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, dell'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede che le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura «irripetibili» sono inserite nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale. A tal fine, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni. Con una modifica apportata dal Senato, è stato previsto che il giudice possa, con il consenso delle parti, disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia e alla stampa in forma intellegibile; tali modalità dovranno essere applicate solo in caso di contestazioni;
si ritiene opportuno stabilire il limite temporale entro cui il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative affinché il giudice possa disporre la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, non oltre le attività di formazione del fascicolo per il dibattimento.
9/2394/93. Eva Lorenzoni, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.