ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/009
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    l'articolo 1 dispone una nuova proroga del termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;
    il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituendo per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    con riferimento alla novellata configurazione dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale è previsto che ai fini dell'installazione dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili debbano essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
    nella prospettiva di cui alla novella dell'articolo 89, comma 2, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale sarebbe indispensabile definire con chiarezza la totale inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento dei risultati delle intercettazioni realizzate con programmi non conformi ai requisiti di sicurezza previsti il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la totale inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni realizzate, in ogni stato e grado del procedimento, con programmi non conformi ai requisiti di sicurezza previsti il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale.
9/2394/9Deidda.