Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020 Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
DISCUSSIONE IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
l'articolo 1 dispone una nuova proroga del termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;
il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituendo per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
con riferimento alla novellata configurazione dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale è previsto che ai fini dell'installazione dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili debbano essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
nella prospettiva di cui alla novella dell'articolo 89, comma 2, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale sarebbe indispensabile definire con chiarezza la totale inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento dei risultati delle intercettazioni realizzate con programmi non conformi ai requisiti di sicurezza previsti il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale,
impegna il Governo
a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la totale inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni realizzate, in ogni stato e grado del procedimento, con programmi non conformi ai requisiti di sicurezza previsti il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 89 disposizioni attuative del codice di procedura penale.
9/2394/9. Deidda.