ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: TRANCASSINI PAOLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/008
presentato da
TRANCASSINI Paolo
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella la disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della correlata documentazione;
    la presente norma consente l'uso del captatore informatico (cosiddetto trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    a seguito della modifica, dunque, per l'utilizzo del trojan nel domicilio sono previsti 3 regimi diversi:
     in generale, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale);
     in via d'eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 codice di procedura penale);
     in via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l'uso del captatore è consentito solo «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale»;al fine di evitare l'abuso di potere nell'uso del file trojan,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere idonei meccanismi sanzionatori nei confronti del personale che dispone l'autorizzazione all'uso del file trojan in tutti quei casi in cui l'uso del dispositivo non conduca ad evidenti risvolti processuali e, pertanto, il ricorso risulti a posteriori non adeguatamente fondato.
9/2394/8Trancassini, Delmastro Delle Vedove.