Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: TATEO ANNA RITA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia che, deve essere certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
la lettera f) dell'articolo 269 del codice di procedura penale, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene in materia di conservazione della documentazione ed esplicita che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica. Con riguardo al profilo della segretezza degli atti, non sono coperti dal segreto solo i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo o comunque utilizzate nel corso delle indagini preliminari;
si tratta di un'innovazione priva di senso sistematico: il segreto sugli atti delle indagini preliminari non può avere una connotazione «a macchia di leopardo» (taluni atti secretati, altri no); in particolare, il trattamento dei verbali e le registrazioni di cui all'articolo 373, comma 5, deve essere uniforme e non caratterizzato da irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri atti di indagine,
impegna il Governo
ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguate misure volte al monitoraggio degli effetti dell'applicazione delle nuove norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali e conseguentemente valutare l'opportunità di normare in maniera uniforme il trattamento dei verbali e le registrazioni di cui all'articolo 373, comma 5 relativo agli atti contenenti la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini.
9/2394/48. Tateo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri.