ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: TATEO ANNA RITA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/048
presentato da
TATEO Anna Rita
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato;
    le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia che, deve essere certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina;
    la lettera f) dell'articolo 269 del codice di procedura penale, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene in materia di conservazione della documentazione ed esplicita che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica. Con riguardo al profilo della segretezza degli atti, non sono coperti dal segreto solo i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo o comunque utilizzate nel corso delle indagini preliminari;
    si tratta di un'innovazione priva di senso sistematico: il segreto sugli atti delle indagini preliminari non può avere una connotazione «a macchia di leopardo» (taluni atti secretati, altri no); in particolare, il trattamento dei verbali e le registrazioni di cui all'articolo 373, comma 5, deve essere uniforme e non caratterizzato da irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri atti di indagine,

impegna il Governo

ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguate misure volte al monitoraggio degli effetti dell'applicazione delle nuove norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali e conseguentemente valutare l'opportunità di normare in maniera uniforme il trattamento dei verbali e le registrazioni di cui all'articolo 373, comma 5 relativo agli atti contenenti la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini.
9/2394/48Tateo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri.