Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 BONIARDI FABIO MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, rappresenta una tappa fondamentale di un processo di riforma in una materia alquanto delicata che, oltre ad incidere in maniera significativa sul diritto penale sostanziale e processuale, deve necessariamente tener conto di interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti, quali l'esigenza di ricerca della prova, il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato; il tema delle intercettazioni è stato anche in passato oggetto di grande attenzione sia da parte dell'opinione pubblica, sia da parte del Parlamento ma, in moltissimi casi, si è assistito ad una vera e propria strumentalizzazione, con clamorosi casi di fughe di notizie e coinvolgimento di persone estranee ad una determinata inchiesta giudiziaria oggetto di intercettazione, con gravi danni alla privacy dei soggetti coinvolti e a cui, soprattutto, non è seguita l'individuazione dei responsabili; è necessario, dunque, contrastare l'uso improprio di uno strumento di grande importanza nella lotta alla criminalità, attraverso un inasprimento delle sanzioni nei confronti appunto di chi, per motivi istituzionali o d'ufficio, detiene il contenuto delle intercettazioni;
un Paese civile deve consentire alle difese e ai cittadini che esercitano da soli il diritto di difesa, di disporre di tempi ragionevoli per esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o per prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
nel provvedimento al nostro esame l'utilizzo dei c.d. trojan horse nelle intercettazioni per i reati contro la Pa viene esteso anche ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio (nella formulazione attuale della norma l'impiego è previsto solo per quelli commessi da pubblici ufficiali). In concreto, l'uso di trojan consiste nell'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. A tal fine possono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Il verbale delle operazioni deve indicare il tipo di programma impiegato e, se possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni;
il comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale che contiene i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione estende pertanto ai delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizi il ricorso alle intercettazioni,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, ad avviso dei presentatori pericolosa sul piano delle garanzie individuali, quanto al rischio di eventuale illimitato utilizzo delle intercettazioni nei confronti di una «altrettanto illimitata» categoria di soggetti e ad intervenire con provvedimenti correttivi al fine di modificare il trattamento processuale della figura di «incaricati di pubblico servizio».
9/2394/47. Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri.