ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/033

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/033
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    l'attuale impianto legislativo non consente di applicare la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla corrispondenza anche epistolare;
    tale limitazione determina una irragionevole disparità di trattamento censurabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, non giustificabile ex articolo 15 della Costituzione, giacché quest'ultima disposizione costituzionale si riferisce non solo alla corrispondenza, ma «ad ogni altra forma di comunicazione», tra le quali rientrano perciò anche le comunicazioni telefoniche;
    tale irragionevolezza, peraltro, risulta accentuata nel caso di corrispondenza di detenuti, per i quali l'articolo 18-ter ordinamento penitenziario prevede, in caso di controllo, l'apposizione di un visto che rende i soggetti che intrattengono corrispondenza edotti dell'attività investigativa;
    la libertà e la riservatezza della corrispondenza epistolare (postale) non sono esenti dai sacrifici necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle indagini;
    in tale ottica, appare auspicabile prevedere l'intercettazione di comunicazioni anche epistolari, attraverso cui vi c la possibilità di prendere cognizione del contenuto della corrispondenza in forma clandestina, con il successivo recapito della stessa al destinatario, senza procedere al sequestro della medesima,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, forme di captazione occulta dei contenuti delle comunicazioni epistolari che non interrompano il flusso comunicativo.
9/2394/33Ferro.