ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/032
presentato da
LUCASELLI Ylenja
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in materia di intercettazioni per modificare la riforma della disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogandone l'entrata in vigore al 1o maggio 2020;
    il tema delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni a fini di indagine si pone al crocevia di una serie di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti di importanza primaria;
    per un verso, infatti, è doveroso assicurare ai soggetti del procedimento e del processo penale – ivi compreso il difensore, coerentemente con il modello accusatorio – ogni più ampio mezzo ai fini di più efficaci indagini sulla commissione di reati, e di una formazione della prova efficiente, soprattutto sul piano della tutela del contraddittorio, come riconosciuto dall'articolo 11 della Costituzione;
    per altro verso, la tutela delle esigenze di indagine non può spingersi fino alla compressione di alcuni diritti inviolabili, come quelli alla difesa e alla riservatezza, ed anzi ad essi deve rimanere strettamente funzionale;
    criticità permangono circa le intercettazioni dei colloqui tra avvocato/difensore e cliente/assistito, perché se appare apprezzabile lo sforzo di rafforzarne il divieto, questo continua a essere non effettivo: la sanzione della inutilizzabilità delle conversazioni fra l'avvocato e il suo assistito, e il divieto di trascrizione non impediscono infatti che il contenuto delle conversazioni intercettate in violazione del divieto venga comunque a conoscenza dell'accusa, che potrebbe trarne – non la prova ma – una fonte di prova o un elemento indiziario;
    una riforma delle intercettazioni dovrebbe rappresentare un punto di equilibrio tra esigenze investigative, diritto di difesa e diritto alla riservatezza;
    un secondo ordine di rilievi investe il conflitto tra intercettazione delle comunicazioni e tutela della riservatezza delle conversazioni tra l'avvocato difensore ed il cliente/assistito. La garanzia di una comunicazione libera e non soggetta a controlli tra avvocato e cliente è immediatamente funzionale all'effettività del diritto di difesa, ed il particolare pregio di tali comunicazioni – come anche del rapporto professionale nella sua interezza – è già riconosciuto in più parti dall'ordinamento, dalla legge professionale e dalla deontologia forense;
    appare dunque indispensabile rafforzare l'effettività del divieto di intercettazione – con ogni mezzo – delle comunicazioni e delle conversazioni tra avvocato e cliente, ad esempio imponendo l'immediata interruzione dell'intercettazione (spegnimento dei sistemi informatici utilizzati) o della captazione (spegnimento del dispositivo elettronico portatile) e, ove ciò non avvenga, la loro immediata distruzione, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, al fine di evitare ab origine che anche solo le tracce delle suddette comunicazioni entrino in ogni forma, e seppur provvisoriamente, nel fascicolo del procedimento;
    deve inoltre essere rilevata, sempre a tale proposito, l'assenza di una sanzione, a parte la richiamata sanzione «intraprocessuale» della inutilizzabilità,

impegna il Governo

a rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, l'effettività del divieto di intercettazione, con ogni mezzo, delle comunicazioni e delle conversazioni tra avvocato e cliente, imponendo l'immediata interruzione dell'intercettazione o della captazione e, ove ciò non avvenga, la loro immediata distruzione, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, al fine di evitare ab origine che anche solo le tracce delle suddette comunicazioni entrino in ogni forma, e seppur provvisoriamente, nel fascicolo del procedimento.
9/2394/32Lucaselli.