ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 27/02/2020

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/031
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    si ritiene necessario escludere che la discrezionalità e il potere di selezione del materiale intercettato riconosciuti al pubblico ministero, nell'ambito del procedimento, possano limitare il diritto di difesa tutelato dalla Costituzione come inviolabile;
    ciò anche considerando che rispetto alla trascrizione delle intercettazioni viene riconosciuto il dovere di sorveglianza del pubblico ministero, affinché non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo il caso in cui si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Sul punto, sebbene il potere di vigilanza abbia un giusto fine, bisogna escludere l'esistenza di atti del procedimento di cui solo il pubblico ministero viene a conoscenza rispetto alle parti e al giudice, pregiudicando quella che è la funzione del processo, ossia l'accertamento di ogni elemento raccolto per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato;
    ed ancora, sempre nell'ottica di garantire il diritto di difesa, si ritiene di dubbia opportunità la norma che stabilisce che il materiale depositato nell'archivio destinato alle intercettazioni (registrazioni, verbali, e ogni decreto autorizzativo e dispositivo) possa restare a disposizione della difesa «per il tempo fissato dal pubblico ministero». A tale criticità non rimedia la prevista possibilità per il difensore di chiedere una proroga al giudice, poiché il termine iniziale, come predetto, viene stabilito dalla sua naturale controparte;
    pertanto, è necessario intervenire per escludere una compressione del diritto di difesa nella selezione e nella messa a disposizione del materiale intercettato, che deve restare finalizzato a raccogliere elementi di prova rispetto ai reati oggetto delle indagini,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di idonee iniziative normative affinché le prerogative riconosciute al pubblico ministero, che concernono la valutazione e la messa a disposizione degli elementi rilevanti del materiale intercettato, non possano, anche solo potenzialmente, compromettere il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.
9/2394/31Rizzetto.