ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/028
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo del 29 dicembre 2017, n. 216, disciplina l'utilizzo e l'immissione di captatori informatici atti a intercettare comunicazioni o conversazioni (cd. « trojan horse») in dispositivi elettronici portatili con fini investigativi penali ed unicamente per effettuare intercettazioni ambientali;
    la disciplina così come predisposta dal predetto decreto legislativo prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero così come disposto in apposito decreto autorizzativo e che debbano essere disattivati se l'intercettazione avviene in privata dimora, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine o che l'indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo;
    la legge del 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. «spazza-corrotti»), estende il campo applicativo della disciplina «speciale» sulle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, anche ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prescindendo, in tale ipotesi, dalla sussistenza del requisito aggiuntivo, integrato dal fondato motivo di ritenere che in detti luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, che è invece indispensabile per l'autorizzazione delle intercettazioni nei luoghi domiciliari;
    la medesima legge prevede altresì che, nei casi di urgenza, il pubblico ministero può disporre l'intercettazione tra presenti mediante trojan soltanto nei procedimenti per reati associativi e con finalità di terrorismo, parificando le fattispecie con quella dei reati di pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, creando i presupposti per un pervasivo controllo della magistratura sulla politica, pregiudicando l'equilibrio ed il rapporto tra i poteri;
    il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 161, in controtendenza coi precedenti interventi normativi, i quali hanno circoscritto la fattispecie applicativa del trojan, ha esteso l'utilizzo dello stesso per reati punibili con pene superiori ai 5 anni commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, incrementando altresì la discrezionalità del pubblico ministero che è così diventato il soggetto tenuto a selezionare il materiale per stabilire quali siano le intercettazioni di rilievo per le indagini e quelle irrilevanti, competenza finora attribuita alla polizia giudiziaria;
    lo strumento del trojan è per sua natura estremamente invasivo, e si ravvisa una mancanza di tracciabilità nei confronti delle attività svolte dalle società specializzate che, per conto della magistratura, fanno uso del malware, il quale permette la manipolazione dei dati anche per inserire nuovi file, inviare messaggi o effettuare chiamate dal dispositivo dell'indagato, a sua insaputa,

impegna il Governo:

  a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   a) delimitare l'utilizzo del cd. « trojan horse» alle sole intercettazioni ambientali;
   b) ripristinare l'impiego di tale strumento unicamente alle ipotesi di reati associativi e con finalità di terrorismo, escludendo da tale ambito applicativo alla fattispecie dei reati contro la Pubblica amministrazione;
   c) modificare la disciplina in materia di intercettazioni in modo da offrire maggiori tutele per la privacy dei cittadini oggetto delle stesse;

  ad intraprendere tutte le iniziative di carattere normative atte a rendere tracciabili e monitorabili le attività svolte dalle società che gestiscono i captatori informatici in oggetto per conto della magistratura;

  ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto del segreto d'ufficio in materia di pubblicazione delle intercettazioni.
9/2394/28Ciaburro, Caretta.