ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/242

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASINO MICHELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/242
presentato da
CASINO Michele
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge Bonafede prevede l'utilizzo del trojan nel domicilio sono previsti 3 regimi diversi: in generale, si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale). In via d'eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 del codice di procedura penale). In via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l'uso del captatore è consentito solo «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere l'utilizzazione del captatore informatico nelle intercettazioni tra presenti, al di fuori delle ipotesi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nei soli casi di delitti puniti con pena della reclusione non inferiore a dieci anni.
9/2394/242Casino.