ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/226

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: BIANCOFIORE MICHAELA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/226
presentato da
BIANCOFIORE Michaela
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 3) in tema di esecuzione delle operazioni d'intercettazione (Art. 268, comma 6, del codice di procedura penale) prevede che ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
    una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale;
    in tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
    la norma non prevede alcuna sanzione nelle ipotesi di omessa o ritardata notifica ai difensori delle parti, non contiene alcuna scansione della tempistica entro la quale le parti (difensori e PM) possono indicare le conversazioni, le comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili, né alcun termine per il giudice in ordine all'attività di acquisizione ed eventuale stralcio di tali dati, comprimendo, in tal modo, incisivamente il diritto di difesa,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che:
   a) l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito di cui all'articolo 268, comma 6 del codice di procedura penale dia luogo, ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni;
   b) scaduto il termine di cui al comma 4, il giudice inviti il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili;
   c) scaduto tale termine di venti giorni, il giudice disponga immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
9/2394/226Biancofiore.