ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/223

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CRISTINA MIRELLA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/223
presentato da
CRISTINA Mirella
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 2, comma 4, lettera a) del decreto-legge reca modifiche al comma 1 interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
    il decreto lascia invariata la possibilità di pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 292 del codice di procedura penale (applicazione della misura cautelare);
    la pubblicazione del provvedimento cautelare, o di stralci di esso, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva ed ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari;
    inoltre, tale previsione confligge con la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, la quale prevede espressamente che gli organi dello Stato si debbano astenere dal presentare l'indagato come un colpevole;
    in particolare l'articolo 4 della menzionata Direttiva, recante in rubrica la dicitura «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», prevede che: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità;
    2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10;
    3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico»;
    il principio di stretta necessità di divulgazione delle informazioni per ragioni connesse alle indagini, o nel caso che qui rileva, «per l'interesse pubblico», appare in aperto contrasto con la previsione di consegnare, direttamente e integralmente, agli organi di informazione l'ordinanza cautelare che, per espressa previsione codicistica, deve contenere un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dunque, non può che presentare l'indagato come colpevole,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta ad escludere l'ordinanza che dispone la misura cautelare ex articolo 292 del codice di procedura penale, dagli atti che possono essere oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale, limitando tale possibilità alla comunicazione dell'esecuzione del provvedimento cautelare.
9/2394/223Cristina.