ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/222

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: SIRACUSANO MATILDE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto SIRACUSANO MATILDE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/222
presentato da
SIRACUSANO Matilde
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero; un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei princìpi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, in tema di valutazione della prova, in relazione in alle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo reato o degli imputati in un procedimento connesso ex articolo 12 del medesimo codice di rito, alle dichiarazioni rese dall'imputato in un reato collegato a quello per cui si procede ex articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, nonché in relazione alle dichiarazioni all'imputato che abbia assunto l'ufficio di testimone ex articolo 197-bis, stabilisce che esse devono sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (articolo 192, comma 3);
    le intercettazioni «indirette», ossia quelle concernenti le conversazioni telefoniche o tra presenti di soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione, in ragione della diffusione di tale mezzo di ricerca della prova e soprattutto della difficoltà di una loro lettura univoca, stante la frequenza di conversazioni o comunicazioni captate nelle quali gli intercettati tentano dolosamente di ingannare l'interlocutore, esprimendosi volutamente in modo non chiaro, tale da non consentire di comprendere se siano portatori di conoscenze dirette o de relato, ovvero manifestino semplicemente ipotesi, illazioni o congetture, non possono acquisire ex se validità di prova,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta a prevedere che intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione, debbano essere valutate dal giudice, ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale, unitamente ad altri elementi prova che ne confermino l'attendibilità.
9/2394/222Siracusano.