ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/216

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA FEDERICA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/02/2020
Resoconto ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO GOVERNO 27/02/2020
Resoconto GIORGIS ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/02/2020
Resoconto TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/216
presentato da
ZANELLA Federica
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso della presentatrice:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    l'articolo 2, alla lettera g), apporta modifiche all'articolo 270 codice procedura penale. In materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore informatico, in procedimenti «diversi»;
    nello specifico, il n. 1) della ridetta lettera g) sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 270 del codice procedura penale, prevedendo che i risultati delle intercettazioni tra presenti, operati con il « trojan» su dispositivi elettronici portatili, possano essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il relativo decreto di autorizzazione, purché tali reati rientrino nel novero di quelli elencati dal comma 1-bis dell'articolo 266 del codice di rito;
    tale estensione presenta, sotto molteplici aspetti, gravi ed evidenti elementi di incostituzionalità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, e ad adottare con urgenza ogni iniziativa legislativa volta ad escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti, operati con il « trojan» su dispositivi elettronici portatili, anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il relativo decreto di autorizzazione.
9/2394/216Zanella.