ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/210

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: SISTO FRANCESCO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/02/2020
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/210
presentato da
SISTO Francesco Paolo
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
     un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave strappo alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
     lo strumento del captatore informatico è fortemente invasivo e limitativo della libertà personale sotto profilo delle comunicazioni tra presenti e non è, in ogni caso, giustificabile l'impiego di tale mezzo oltre l'alveo dei reati di criminalità organizzata ed eversiva;
     non vi è alcuna plausibile ragione sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, nell'estensione ai reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, della disciplina delle intercettazioni dettata per i reati di criminalità organizzata;
     la forzatura diviene ancora più eclatante in relazione alla estensione dell'uso dei trojan a tutti i dipendenti pubblici – pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio. La platea di soggetti interessati, dunque, si dilata, colpendo, oltre ai dipendenti dello Stato, una nuova specie di nemici del popolo: tabaccai, postini, netturbini, tranvieri, medici di famiglia, infermieri, medici e infermieri di ospedali convenzionati anche non statali, bidelli, guardie giurate, dipendenti di aziende telefoniche, dipendenti della RAI, farmacisti, ed altri ancora,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare urgentemente ogni iniziativa normativa volta a limitare la possibilità di eseguire intercettazioni di comunicazioni tra presenti, tramite l'istallazione di dispositivi di captazione informatica su dispositivi elettronici portabili, ai procedimenti penali per i delitti di maggiore allarme sociale, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice penale (criminalità organizzata ed eversiva).
9/2394/210Sisto.