ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/205

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CANNATELLI PASQUALE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/205
presentato da
CANNATELLI Pasquale
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
     come riconosciuto da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nel modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
     un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
     una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dal pubblico ministero;
     un coro di giuristi all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
     la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, sprezzante dei principi costituzionali che reggono il procedimento penale e dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini;
     il decreto in esame prosegue nell'operazione scientifica di disintegrazione del sistema del «doppio binario», caratterizzata dall'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico;
     con l'odierno decreto viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea scellerata già tracciata dalla legge n. 3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan, per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione: ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente 1’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del pubblico ministero di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la pubblica amministrazione, esattamente come avviene per i reati mafioso;
     peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività;
     gravissima, poi, è l'autorizzazione della cosiddetta pesca a strascico delle intercettazioni: in virtù dell'articolato in esame, le intercettazioni diventano utilizzabili non solo per i reati connessi, ma per tutti i delitti per i quali sono astrattamente ammesse, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, o perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a patto che siano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento»;
     in disparte la pur decisiva circostanza che si tratta di una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
     in relazione all'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale si osserva che, una volta depositate dal pubblico ministero le intercettazioni a supporto della richiesta di misura, anche ove le stesse siano ritenute irrilevanti, o inutilizzabili da parte del giudice, dovrebbe essere consentito alla difesa di chiederne copia; lo stralcio delle conversazioni irrilevanti a seguito della procedura ex articolo 268 del codice di procedura penale avviene, infatti, nel contraddittorio delle parti, mentre nel caso in questione, la decisione del giudice di restituzione del materiale intercettivo avviene senza alcun intervento della difesa, che potrebbe, nella sua prospettiva, ritenere di segnalare al giudice la rilevanza di una determinata conversazione, o avere interesse all'utilizzazione di altra conversazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare urgenti iniziative di natura legislativa volte a prevedere la garanzia del contraddittorio nell'esame del materiale intercettivo depositato dal pubblico ministero a supporto di misure cautelari.
9/2394/205Cannatelli.