ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/173

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: ORSINI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto ORSINI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/173
presentato da
ORSINI Andrea
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge, come modificato dall'esame in Senato, estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
    il testo dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan (che entrerebbero quindi in vigore, come disposto dal medesimo provvedimento, il 1o maggio 2020) già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
    il provvedimento estende poi la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento della responsabilità penale; inoltre, consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
    con una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta di fatto un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    tra l'altro, i criteri sulla base dei quali può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti tramite i dispositivi di captazione informatica sono estremamente generici e non consentono un adeguato controllo su uno strumento d'indagine dotato della maggiore invasività investigativa e con carattere di assoluta eccezionalità;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la pubblicazione delle intercettazioni, tra l'altro, si caratterizza per essere maggiormente suggestiva e ontologicamente dotata di grande potere di persuasione dell'opinione pubblica in merito alla colpevolezza dell'indagato, rispetto alla mera comunicazione dell'esecuzione del provvedimento;
    tale modalità fornisce ulteriore materia ostensibile al processo mediatico che già quotidianamente va in scena sugli organi di informazione ogniqualvolta sia data la notizia dell'esistenza di un'ipotesi di accusa di un qualche rilievo e ancor più ove si tratti dell'emissione di misure cautelari,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento ai casi in cui i risultati delle intercettazioni vengono dichiarati inutilizzabili in quanto non autorizzate correttamente.
9/2394/173Orsini.