ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/155

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: SALTAMARTINI BARBARA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/155
presentato da
SALTAMARTINI Barbara
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale. Più nel dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo 89 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si precisa inoltre che per l'installazione del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
    sul tema delle intercettazioni nel corso dell'audizione in Commissione giustizia il Garante della privacy ha sottolineato il tema della rapida evoluzione delle caratteristiche e delle funzionalità dei software disponibili a fini intercettativi: uno dei motivi per cui secondo il Garante sarebbe necessario vietare il ricorso a captatori idonei a cancellare le tracce delle operazioni svolte sul dispositivo ospite. In tale contesto ha spiegato che «Ai fini della corretta ricostruzione probatoria e della garanzia del diritto di difesa è infatti indispensabile disporre di software idonei a ricostruire nel dettaglio ogni attività svolta sul sistema ospite e sui dati ivi presenti, senza alterarne il contenuto. Esigenza tanto più indispensabile rispetto ad operazioni investigative, quali quelle in esame, ad alto tasso di esternalizzazione e che come tali presentano maggiori vulnerabilità, essendo in larga parte affidate a privati». A ciò si aggiunga, ha proseguito il Garante, che in relazione al previsto trasferimento dei dati captati con trojan direttamente all'archivio riservato già prima della selezione (e non, invece, al server della procura), si tratta di «un'anomalia tale da contraddire la natura stessa di tale archivio, quale luogo di custodia di atti non processualmente rilevanti e da sottrarre alla circolazione endoprocessuale»;
    alla luce di tali rilievi appare opportuno prevedere che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenti alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, e che nelle more dell'approvazione di tali provvedimenti attuativi le disposizioni introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, non trovino applicazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a subordinare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, l'applicazione delle nuove norme all'approvazione di una delega al Governo per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
9/2394/155Saltamartini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.