ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/153

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: ZOFFILI EUGENIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
COLLA JARI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/02/2020
Resoconto ZOFFILI EUGENIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto ZOFFILI EUGENIO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto IEZZI IGOR GIANCARLO LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/153
presentato da
ZOFFILI Eugenio
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
    in un'ottica di coordinamento sarebbe tuttavia necessario introdurre anche una clausola di salvaguardia che neghi espressamente la concessione dell'autorizzazione – oppure se accordata ne determini l'inefficacia – in tutti i casi in cui le intercettazioni o le registrazioni siano effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo, come prescritto dell'articolo 17, comma 5, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;
    sul punto giova ricordare che La Carta costituzionale riconosce al suo articolo 49 che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» e tale principio deve essere garantito unitamente alla libera manifestazione del pensiero in tali consessi. Parimenti occorre tutelare l'indipendenza dei professionisti del giornalismo nella quotidiana attività di libera informazione per evitare eventuali attacchi o arbitrarie ingerenze da parte dell'autorità giudiziaria;
    sarebbe pertanto utile definire le modalità di distruzione del materiale raccolto in violazione dell'articolo 17, comma 5, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo anche per queste ipotesi l'applicazione dell'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, un maggior coordinamento delle norme in esame con l'articolo 17, comma 5, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9/2394/153Zoffili, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Colla.