ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/150

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: FOSCOLO SARA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/150
presentato da
FOSCOLO Sara
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Più nel dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si precisa inoltre che per l'installazione del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Su quest'ultimo punto, come è emerso anche dai rilievi critici formulati dal Garante della Privacy, sarebbe necessario vietare espressamente il ricorso a software-spia non inoculati direttamente sul dispositivo-ospite e l'archiviazione mediante sistemi cloud: tali tecniche infatti consentendo le captazioni mediante malware da parte delle società incaricate hanno consentito una dispersione delle informazioni e dei dati sensibili raccolti, come avvenuto ad esempio nel cosiddetto «caso Exodus» di cui riferiscono diverse fonti giornalistiche;
    sarebbe pertanto opportuno precisare che i risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia siano inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di integrare le citate norme disponendo l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento delle intercettazioni acquisite con programmi diversi da quelli prescritti per legge.
9/2394/150Foscolo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.