ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/149

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: DE MARTINI GUIDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/149
presentato da
DE MARTINI Guido
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» apporta modifiche alle disposizioni di attuazione; di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Più nei dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni;
    rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato prevede che in caso di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si precisa inoltre che per l'installazione del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Tale norma estende quindi a un ventaglio di reati estremamente ampio, la possibilità di utilizzo di uno strumento, di per sé insidioso per i diritti dell'individuo, così come è emerso anche dai rilievi critici formulati in proposito dal Garante della Privacy. Quest'ultimo ha infatti osservato che l'utilizzo di strumenti dalle straordinarie potenzialità intrusive, come i cosiddetti trojan, «impongono garanzie adeguate per impedire che essi, da preziosi ausiliari degli inquirenti, degenerino in mezzi di sorveglianza massiva»;
    la norma in esame consentendo l'istallazione dei captatori informatici su dispositivi elettronici portatili rende ancora più invasivo l'impiego di tali strumenti di indagine in quanto prescinde da una loro precisa ubicazione. Sarebbe pertanto opportuno circoscriverne l'utilizzo sui soli dispositivi elettronici fissi a maggior tutela e garanzia dei diritti dei cittadini anche nel corso di tali attività investigative,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di modificare il riferimento ai dispositivi elettronici portatili nell'ambito delle attività di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti con l'utilizzo di captatori informatici.
9/2394/149De Martini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.