ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: ZORDAN ADOLFO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/136
presentato da
ZORDAN Adolfo
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    la lettera g) della novella legislativa interviene in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento cosiddetto «diverso»;
    affinché l'uso in procedimenti diversi sia consentito, il Senato ha aggiunto al requisito attuale della indispensabilità per l'accertamento della responsabilità penale, anche quello della rilevanza;
    è del tutto evidente che dinanzi ad una simile ipotesi dovrebbe prevalere il criterio per il quale ci sia connessione con i reati in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta;
    la Suprema Corte, con la sua prima sentenza a Sezioni Unite depositata nel 2020, ha inteso dare una svolta, in chiave chiaramente garantistica, al regime di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, limitando la loro utilizzabilità – nell'ambito del medesimo procedimento ove esse siano state autorizzate – per la prova dei reati che siano connessi ex articolo 12 del codice di procedura penale e non anche per quelli che siano semplicemente collegati ex articolo 371 del codice di procedura penale a quelli che hanno legittimato l'ascolto,
   considerato che:
    la Corte è andata addirittura oltre aggiungendo, in coda al principio di diritto formulato, la seguente frase: sempreché (i reati connessi) rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Da tale inciso deriva l'inevitabile conseguenza che i risultati dell'attività captativa non siano utilizzabili per quei reati estranei al catalogo dell'articolo 266 del codice di procedura penale il quale elenca le fattispecie per le quali è consentito il ricorso a un mezzo di ricerca della prova così invasivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di modificare, nel primo provvedimento utile, il codice di procedura penale, in particolar modo in riferimento all'articolo 270, inserendo adeguati limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni ai soli delitti connessi in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
9/2394/136Zordan, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.