Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: CECCHETTI FABRIZIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
la lettera g) dell'attuale novella legislativa interviene in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento cosiddetto «diverso»;
affinché l'uso in procedimenti diversi sia consentito, il Senato ha aggiunto al requisito attuale della indispensabilità per l'accertamento della responsabilità penale, anche quello della rilevanza;
è del tutto evidente che dinanzi ad una simile ipotesi dovrebbe prevalere il criterio per il quale ci sia connessione con i reati in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta;
il tema è particolarmente delicato poiché i captatori non distinguono l'attività criminale dalla vita di tutti i giorni consentendo di fatto a soggetti esterni di prendere possesso della vita digitale di tutti, ponendo a rischio la privacy e la vita personale della collettività,
considerato che:
risulta immediatamente percepibile come un'intercettazione captativa «portatile», al pari dei dispositivi sui quali viene attivata, incida maggiormente nella sfera privata del soggetto rispetto a un'intercettazione tradizionale. Anche il tipo di captazione in argomento andrebbe ricondotto nell'ambito delle intercettazioni cosiddette «ambientali», soggette alla disciplina dell'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, inclusa la necessità che, qualora si svolgano all'interno di luoghi di privata dimora, vi sia fondato motivo di ritenere che ivi sia in atto un'attività criminosa. Ciò avrebbe comportato – come sottolineato da parte della giurisprudenza di legittimità – che la captazione «da remoto», tramite il cosiddetto agente intrusore all'interno di un dispositivo elettronico portatile, fosse autorizzata con un decreto che individuasse con precisione i luoghi in cui espletare l'attività captativa (Cass., Sez. VI, n. 27100 del 26/05/2015),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare l'estensione dell'utilizzo delle prove raccolte tramite captatore informatico ai soli delitti connessi in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
9/2394/135. Cecchetti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.