ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/135

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CECCHETTI FABRIZIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/135
presentato da
CECCHETTI Fabrizio
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    la lettera g) dell'attuale novella legislativa interviene in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento cosiddetto «diverso»;
    affinché l'uso in procedimenti diversi sia consentito, il Senato ha aggiunto al requisito attuale della indispensabilità per l'accertamento della responsabilità penale, anche quello della rilevanza;
    è del tutto evidente che dinanzi ad una simile ipotesi dovrebbe prevalere il criterio per il quale ci sia connessione con i reati in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta;
    il tema è particolarmente delicato poiché i captatori non distinguono l'attività criminale dalla vita di tutti i giorni consentendo di fatto a soggetti esterni di prendere possesso della vita digitale di tutti, ponendo a rischio la privacy e la vita personale della collettività,
   considerato che:
    risulta immediatamente percepibile come un'intercettazione captativa «portatile», al pari dei dispositivi sui quali viene attivata, incida maggiormente nella sfera privata del soggetto rispetto a un'intercettazione tradizionale. Anche il tipo di captazione in argomento andrebbe ricondotto nell'ambito delle intercettazioni cosiddette «ambientali», soggette alla disciplina dell'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, inclusa la necessità che, qualora si svolgano all'interno di luoghi di privata dimora, vi sia fondato motivo di ritenere che ivi sia in atto un'attività criminosa. Ciò avrebbe comportato – come sottolineato da parte della giurisprudenza di legittimità – che la captazione «da remoto», tramite il cosiddetto agente intrusore all'interno di un dispositivo elettronico portatile, fosse autorizzata con un decreto che individuasse con precisione i luoghi in cui espletare l'attività captativa (Cass., Sez. VI, n. 27100 del 26/05/2015),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare l'estensione dell'utilizzo delle prove raccolte tramite captatore informatico ai soli delitti connessi in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
9/2394/135Cecchetti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.