Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: TOCCALINI LUCA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/02/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 27/02/2020
PARERE GOVERNO IL 27/02/2020
RESPINTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 161 del 2019, come modificato dal Senato, interviene in materia di intercettazioni, prorogando al 1o maggio 2020 il termine dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando), che troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o maggio 2020 mentre, per tutti i procedimenti in corso, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale;
il decreto-legge apporta anche delle modifiche alla nuova disciplina, sempre a decorrere dal 1o maggio 2020, in particolare l'articolo 2, comma 1, contiene modifiche al codice di procedura penale;
la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 114 codice procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, senza intaccare l'intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce un comma 2-bis, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis del codice di rito,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere che le violazioni di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis del codice di rito sono punite come previsto, ovvero con la reclusione fino ad un anno, dal delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale.
9/2394/114. Toccalini, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.