ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/12/2019
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/12/2019
ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/008
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» contiene disposizioni normative di carattere eterogeneo che rivestono grande importanza per la collettività, anche nell'ambito della tutela della salute;
    il testo del provvedimento, durante l'esame al Senato ha subito profonde modificazioni a seguito dell'approvazione con voto di fiducia dell'emendamento del Governo;
    l'attuale formulazione del comma 269 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, introdotta a seguito del parere tecnico espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, volta ad abrogare il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ad estendere l'applicabilità delle norme contenute nell'articolo medesimo anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, configura una violazione delle competenze delle predette Province autonome poiché le stesse, come noto, provvedono al finanziamento del servizio sanitario provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato (legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 34);
    l'articolo 79 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede che, fermo restando il concorso del sistema territoriale regionale integrato agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, compete alle province autonome il coordinamento della finanza nei confronti degli enti appartenenti al medesimo sistema, ivi incluse le aziende sanitarie, nonché la definizione per sé e per tali enti di autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;
    la Corte costituzionale ha ribadito il principio per cui non è giustificabile per il legislatore statale imporre vincoli di spesa in materia sanitaria a carico degli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese e, di conseguenza, non possono essere posti limiti alla autonomia in materia di spesa sanitaria degli stessi, in quanto non finanziata dallo Stato (ad es. sentenza Corte Costituzionale 125/2015 e sentenza 231/2017),

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di valutare l'adozione di opportune iniziative, volte a chiarire che esse non incidono sull'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto della richiamata giurisprudenza costituzionale.
9/2305/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

professioni tecniche

bilancio dello Stato