Legislatura: 18Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Primo firmatario: FOGLIANI KETTY
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/12/2019 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019
ACCOLTO IL 23/12/2019
PARERE GOVERNO IL 23/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019
CONCLUSO IL 23/12/2019
La Camera,
premesso che:
i commi da 721 a 724 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono intervenuti nuovamente a modificare la normativa sulle società a partecipazione pubblica;
i commi 721 e 723, da un lato modificano la disciplina delle società partecipate da società quotate, dall'altro autorizzano le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente;
i commi 722 e 724, invece, ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER;
il comma 723, in particolare, integra il testo unico sulle società partecipate pubbliche (decreto legislativo n. 175 del 2016) introducendo la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di disapplicare sia l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, sia il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
per queste società in utile, quindi, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente oppure ad eliminare il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare anch'esse all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie al fine di consentire a tali società la possibilità di effettuare investimenti ad un termine più lungo.
9/2305/76. (Testo modificato nel corso della seduta). Fogliani, Patassini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):revisione della legge
diritti sociali