Legislatura: 18Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/12/2019 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019
ACCOLTO IL 23/12/2019
PARERE GOVERNO IL 23/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019
CONCLUSO IL 23/12/2019
La Camera,
in sede di approvazione dell'A.C. 2305, recante disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
dai comma 738 e seguenti si dispone il riordino delle imposte IMU e TASI prevedendone l'unificazione;
nel comma 741 si elencano le definizioni di abitazione principale che, secondo la stessa norma, è esclusa dall'applicazione dell'imposta;
al comma 741, lettera c), numero 3) si citano gli alloggi sociali facendo però riferimento esclusivamente al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 aprile 2008, e non anche all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Quest'ultimo qualifica l'alloggio sociale come: «l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato». Simile definizione esplicita in maniera evidente la qualifica di alloggio sociale delle abitazioni ALER;
tale omissione, però, rende la norma poco chiara sul punto, lasciando un vuoto legis in virtù del quale molte amministrazioni comunali potrebbero considerare di richiedere il pagamento dell'IMU sugli alloggi ALER, sia sfitti che assegnati;
una simile eventualità avrebbe una pesante ricaduta diretta sugli inquilini di tali alloggi che notoriamente sono soggetti fragili. In particolare, l'aggravio dell'imposizione fiscale porterebbe ad un contenimento delle spese di manutenzione ordinaria, non essendo evidentemente comprimibili le altre spese quali il riscaldamento, le spese inerenti l'organico e il pagamento delle altre imposte cui sono sottoposti le aziende. Si ricorda che la manutenzione ordinaria è indispensabile per difendere queste strutture dal degrado e conservare dignitose condizioni abitative per queste persone;
in costanza di suddetto vuoto normativo si potrebbero poi interpretare le abitazioni ALER come escluse dagli alloggi sociali, rischiando di non riconoscere neanche la detrazione IRPEF riconosciuta in questi anni, con il paradosso di avere un inquilino di case ALER senza tale beneficio di cui invece gode il suo omologo nell'alloggio comunale;
la formulazione di cui sopra presenta infine una ulteriore criticità laddove, la medesimo numero 3), citando esclusivamente gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, lascia intendere assoggettati all'imposta gli alloggi sfitti: le ALER, invece, hanno sempre considerato le abitazioni quale l'alloggio sociale in sé, poiché costruite con fondi pubblici e soggette a vincolo di destinazione;
si rende necessaria una specificazione interpretativa prima che la norma sia applicata in maniera difforme sul territorio nazionale, creando non solo un pregiudizio a queste persone più deboli, ma anche possibili sperequazioni di trattamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere, nel più breve tempo possibile, ad emanare una circolare interpretativa al fine di specificare che anche gli alloggi ALER, sia sfitti che abitati, rientrano nell'ambito di applicazione della norma del comma 741 lettera c), numero 3) che riconosce gli alloggi sociali esenti dall'applicazione dell'imposta.
9/2305/70. (Testo modificato nel corso della seduta). Comaroli.
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