Legislatura: 18Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Primo firmatario: ROSSINI EMANUELA
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DORI DEVIS MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2019 D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/12/2019 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019
ACCOLTO IL 23/12/2019
PARERE GOVERNO IL 23/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019
CONCLUSO IL 23/12/2019
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 256, lettera b), del disegno di legge di bilancio, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 allo scopo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché misure in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione;
nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 18 novembre 2019 si è conclusa la discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori», il cui articolo 4, comma 1, lettera f), prevede – tramite l'introduzione nel predetto regio decreto-legge n. 1404 di un nuovo articolo 29-bis – la prosecuzione, anche dopo il raggiungimento della maggiore età e, comunque, non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età, delle misure rieducative di cui agli articoli 25 e 25-bis del medesimo regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nei casi in cui, previo accertamento effettuato con motivato decreto dal tribunale per i minorenni, il soggetto interessato necessiti di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso;
nella seduta del 19 novembre 2019 la V Commissione bilancio della Camera dei deputati, esaminando la menzionata proposta di legge C. 1524 e abb. – A ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'Assemblea, ha deliberato un parere nel quale si richiede tra l'altro, allo scopo di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione del citato articolo 4, comma 1, lettera f), in quanto tale ultima disposizione appare «suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati»;
ravvisata, in tale quadro, la necessità di adottare ogni utile iniziativa legislativa volta ad implementare le misure destinate ad un efficace contrasto del fenomeno del bullismo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere alla istituzione di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, eventualmente reperendo le occorrenti risorse finanziarie a valere su quota parte dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al nuovo bilancio triennale 2020-2022, da destinare all'adozione in via sperimentale, anche attraverso il diretto coinvolgimento delle regioni interessate, di misure volte, in particolare ad assicurare la prosecuzione anche dopo il raggiungimento della maggiore età, e comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età, delle misure rieducative di cui agli articoli 25 e 25-bis del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, nei casi in cui, previo accertamento effettuato con motivato decreto dal tribunale per i minorenni, il soggetto interessato necessiti di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso.
9/2305/68. (Testo modificato nel corso della seduta). Emanuela Rossini, Dori, D'Orso.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giurisdizione minorile
codice penale
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