ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/067

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: PLANGGER ALBRECHT
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/12/2019
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/12/2019
ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Fasi iter:

RITIRATO IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/067
presentato da
PLANGGER Albrecht
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame con i commi 76 e 77, introdotti in Senato, interviene sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano;
    la legge del 27 dicembre 1953 n. 959 ha disposto la costituzione dei Consorzi BIM quali consorzi obbligatori di Comuni che si costituiscono, su richiesta di non meno di 3/5 dei comuni stessi, per una gestione associata delle entrate derivanti dai sovracanoni, previsti espressamente dall'articolo 1 comma 8 della medesima legge, a favore delle comunità locali che sopportano uno sfruttamento dell'acqua presente sul proprio territorio ai fini di produzione energetica;
    qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, il sovracanone è versato direttamente ai comuni. Il sovracanone è dovuto – ai sensi del comma 8 – dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani;
    recentemente la Corte di Cassazione (Cassazione sentenza n. 16157/2018) ha ritenuto che il sovracanone BIM richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria; infatti la legislazione statale (articolo 1, quattordicesimo comma, legge n. 959 del 1953) prevede la destinazione del sovracanone a un Fondo comune gestito dai consorzi per finalità esclusive di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque;
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 533 del 20.12.2002 ha stabilito che i sovracanoni costituiscono elementi della finanza locale e pertanto attengono alla materia della finanza locale cioè spettano esclusivamente ai comuni rivieraschi o ai comuni costituitosi in consorzio BIM;
    la disposizione di cui all'articolo 57 comma 2-octies recentemente approvata nel decreto-legge n. 124 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha l'effetto di privare i comuni e i loro consorzi di una parte delle entrate che la legge invece vuole attribuiti ad un fondo comune gestito dai consorzi ed impiegato per il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate dalle derivazioni. Con l'attribuzione di parte dei sovracanoni ad Uncem vengono cambiati sia destinatario che finalità delle risorse della legge n. 959 del 1953.
    la disposizione ha l'effetto di sottrarre ai comuni un'entrata loro attribuita dalla legge con vincolo di destinazione al proseguimento di un pubblico interesse e di produrre una grave compressione dell'autonomia finanziaria dei comuni interessati da grandi derivazioni idroelettriche. La norma pertanto presenta molti dubbi di legittimità costituzionale;
    anche se Uncem è un ente associativo di tipo volontario che rappresenta la montagna e i fini che persegue sono da condividere non può essere condivisa la strada che si è percorsa;
    semmai dovevano essere i comuni e i consorzi membri di Uncem a stabilire liberamente se e in quale misura trasferire risorse alla Uncem per il perseguimento delle finalità previste dal decreto fiscale. A maggior ragione ciò vale, per esempio, per la Provincia di Bolzano che non prevede nel suo assetto istituzionale le comunità montane e dove la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali viene svolta da un consorzio dei comuni costituito fra gli enti locali della Provincia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 533 del 20.12.2002, di adottare ulteriori iniziative normative che eliminino la previsione della sottrazione dei fondi del sovracanone, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai comuni e ai consorzi di comuni, o in subordine, di garantire che nel decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal medesimo articolo, venga pienamente rispettato il nesso di causalità tra i comuni interessati da una grande derivazione e l'utilizzo del sovracanone e che le somme prelevate da un certo territorio vengano direttamente reinvestite nella formazione degli amministratori dei comuni montani di quel territorio.
9/2305/67Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sviluppo sociale

comune

produzione d'energia