ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: BALDINI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/060
presentato da
BALDINI Maria Teresa
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto, tra le altre cose, un incremento degli stanziamenti finalizzati all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, nonché un incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze confermando la prospettiva di intervenire sul versante del miglioramento e del potenziamento dei livelli di efficienza e di operatività di taluni profili in comparti amministrativi di rilievo;
    l'articolo 10 comma 2 della legge 23 marzo 1983 n. 78, recante l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976 n. 187 concernente il riordinamento delle indennità operative delle forze armate, prevede che il riconoscimento dell'indennità di comando navale, di cui al comma 1 del medesimo articolo spetti «altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti»;
    il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, recante il recepimento dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativo al quadriennio normativo 2002-05 e al biennio economico 2002-2003 ed in particolare l'articolo 52, comma 3 ha previsto il riconoscimento della suindicata indennità di comando navale al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare titolare di incarichi corrispondenti a quelli di comando navale;
    il citato intervento si collocava nella prospettiva di superare la evidente sperequazione sussistente tra il personale delle forze armate;
    si evidenzia che le risorse rese disponibili ai fini dell'attuazione dell'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, ammontano a 490.000 euro annui, così come evidenziato nella nota 18391 del 3 marzo 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;
    in ragione dell'esiguità delle risorse a fronte di un numero elevato di potenziali percettori delle misure di cui all'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, è intervenuto l'articolo 9 comma 35 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, introducendo una norma di interpretazione autentica attraverso la quale si è inteso vincolare la determinazione dei destinatari dell'indennità alla disponibilità delle risorse, legittimando, una sorta di vincolo finanziario in capo alla fruizione di un diritto che nella ratio del legislatore era destinato ad una intera categoria;
    con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2011 sono stati individuati i destinatari della citata indennità, circoscrivendone il perimetro a 53 ufficiali e 439 sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con incarico rispettivamente di Comandante di tenenza e di comandante di Stazione la cui forza organica sia pari o superiore a 17 unità;
    pertanto si è inteso introdurre come discriminante, ai fini dell'individuazione del beneficiario dell'indennità, esclusivamente il numero di unità in forza presso la Tenenza o Stazione in cui il titolare è di Comando, in assenza di ulteriori specifiche tali da giustificare o rendere legittima la sperequazione;
    si ritiene opportuno sottolineare ulteriormente che l'indennità di comando sebbene riconosciuta, e limitata ad una platea ridotta di soggetti, non è stata però corrisposta in via retroattiva, essendo riconosciuta a decorrere dell'entrata in vigore del citato decreto interministeriale;
    ci si trova dinanzi ad un palese paradosso: a fronte di appena 500 titolari di comando, ritenuti beneficiari dell'indennità correlata, risultano almeno 4.000 le figure illegittimamente escluse dal medesimo diritto per ragioni esclusivamente di onere finanziario, malgrado si tratti di titolari di comando con le medesime funzioni e responsabilità;
    la sussistenza di una illegittima sperequazione tra medesimi aventi diritto, ha sollevato molteplici ricorsi in sede amministrativa che vedono l'amministrazione soccombente. Si evidenzia a tal riguardo che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 501 del 2010, ha evidenziato che «... l'esistenza di un preciso obbligo giuridico di provvedere non può in generale essere vanificata da problemi di ordine puramente economico (...)»;
    il continuo soccombere dell'Amministrazione produce oneri in capo alla stessa, non trascurabili rendendo quanto mai urgente un intervento teso al rifinanziamento degli opportuni capitoli di bilancio nella prospettiva di includere tutti i titolari di comando, a prescindere dal vincolo delle unità in forza presso la struttura di riferimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il riconoscimento della fruizione dell'indennità di comando ai militari dell'Arma dei Carabinieri, con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, a prescindere dal numero di unità di forza organica, superando l'illegittima sperequazione sussistente tra medesimi profili anche nella prospettiva di porre fine al susseguirsi di ricorsi per cui l'Amministrazione continua ad essere soccombente.
9/2305/60Baldini, Galantino, Deidda, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

forze paramilitari

parita' di trattamento