ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE VOTO 23/12/2019
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 23/12/2019
Resoconto MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/12/2019

DISCUSSIONE IL 23/12/2019

NON ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RESPINTO IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/053
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di Bilancio, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
   premesso che:
    il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, all'articolo 15 dispone che, nelle more del ricorso eventualmente depositato dal contribuente in commissione tributaria avverso la somma contestata e l'iscrizione della stessa a ruolo, l'agente della riscossione possa comunque già provvedere alla riscossione provvisoria di un terzo dell'importo contestato;
    al contrario, l'erario, stando al combinato disposto del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, laddove soccombente, è tenuto a rimborsare il credito d'imposta di cui al contenzioso instauratosi in caso di diniego di rimborso solo in sede di sentenza provvisoriamente esecutiva;
    la normativa in materia di riscossione provvisoria negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione che l'ha resa sempre meno favorevole al contribuente e, anzi, sempre più penalizzante per lo stesso, in ragione di una accresciuta necessità di «fare cassa» da parte delle amministrazioni. Si ritiene che non sia più tollerabile aggravare i contribuenti con il pagamento di una imposta, o parte di essa, finché non sia accertato, e non solo meramente presunto, che il pagamento sia dovuto,

impegna il Governo

ad emanare una disciplina più favorevole nei confronti del contribuente, che permetta allo stesso di non dover corrispondere alcun importo all'erario sulla base di un processo meramente deduttivo, ma di poter attendere la pronuncia della magistratura tributaria che confermi l'attendibilità della richiesta avanzata dall'agente della riscossione.
9/2305/53Osnato, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tesoro

detrazione fiscale

imposta sul reddito