ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/045
presentato da
MONTARULI Augusta
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1, dai commi 335 e 338 reca diverse disposizioni in favore delle persone affette da disabilità;
    ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, «si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio»;
    in base ai dati diffusi dall'INPS relativi all'anno 2018 le persone sorde in Italia sono circa quarantacinquemila;
    la sordità è una disabilità molto grave e fortemente invalidante, posto che essa non è assimilabile a una mera incapacità di sentire – musica, rumori, ecc. – ma per sua natura è una disabilità che impedisce il processo di acquisizione naturale della lingua parlata (e poi scritta), poiché interviene nell'età dello sviluppo, impattando gravemente sulla comunicazione, le relazioni sociali, l'apprendimento scolastico, il lavoro, lo sviluppo socio-culturale, l'accesso ai servizi e alle risorse della società e, di fatto, preclude l'inclusione sociale della persona in ogni ambito e contesto del vivere collettivo;
    nonostante l'impianto normativo di alcuni interventi legislativi considerati di ampio respiro, tra i quali la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, e la legge 3 marzo 2009, n. 18, con la quale l'Italia ha recepito e ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, questi di fatto non garantiscono servizi atti a facilitare la comunicazione e l'accesso all'informazione per le persone sorde, e le cittadine e i cittadini sordi italiani si trovano messi ai margini del vivere civile;
    con la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», è stata prevista in favore delle persone sorde l'erogazione di una «indennità di comunicazione», non reversibile e data al solo titolo della minorazione;
    gli importi determinati per l'indennità di comunicazione sono gravemente insufficienti a coprire le spese di servizi di interpretariato da/in Lingua dei Segni, accompagnamento, mediazione e facilitazione in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, anche tecnologico, richiesti e/o attuati dai cittadini sordi;
    ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge è altresì disciplinata l'erogazione della indennità di accompagnamento per le persone cieche, istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
    gli importi dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di comunicazione sono fortemente sbilanciati, penalizzando la seconda, a fronte di una disabilità meno visibile ma egualmente impattante sulla vita della persona in quanto mina le basi stesse della comunicazione, accesso all'informazione, relazionalità, pari opportunità e inclusione sociale;
    detti importi vengono adeguati annualmente con direttive emanate dalla Direzione centrale delle prestazioni dell'INPS e rivalutati sulla base degli indicatori dell'inflazione e del costo della vita in ordine agli importi delle pensioni, assegni e indennità complessivamente erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche;
    appare palesemente iniquo il perdurare della diseguaglianza di erogazione delle provvidenze economiche nell'ambito delle disabilità sensoriali – cecità e sordità – soprattutto alla luce del fatto che con Direttiva INPS del 13 ottobre 2011 l'INPS ha definito la condizione di sordo quale minorazione di per sé idonea a ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale; pertanto ai cittadini sordi interessati da accertamenti sanitari di handicap l'INPS, ai sensi della suddetta Direttiva, riconosce la connotazione di gravità a norma dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;
    si ritiene doverosa una equiparazione della indennità di comunicazione con l'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi assoluti, entrambe disabilità sensoriali con connotazione riconosciuta di gravità,

impegna il Governo,

in sede di rideterminazione annuale degli importi spettanti ai sensi della legge n. 508 del 1998 a valutare l'opportunità dell'equiparazione degli importi della indennità di comunicazione corrisposti alle persone sorde agli importi della indennità di accompagnamento concessa ai ciechi assoluti, trattandosi in entrambi i casi di disabilità sensoriali con situazione di gravità riconosciuta.
9/2305/45. (Testo modificato nel corso della seduta).  Montaruli, Bellucci, Prisco, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

integrazione sociale

linguaggio

disabile fisico