ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/399

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: D'ATTIS MAURO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/399
presentato da
D'ATTIS Mauro
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 291, 292, 293 e 294 introduce norme a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet;
    le nuove disposizioni recate dall'articolo intendono arginare il fenomeno delle c.d. bollette pazze relative ai contratti in abbonamento;
    la norma introduce per i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di trasmettere ai propri clienti che hanno contratti in abbonamento le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e il preavviso della eventuale sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso tramite Raccomandata con avviso di ricevimento;
    per le fatture a debito, l'articolo aggiuntivo prevede, sempre con riferimento ai contratti in abbonamento, un diritto dell'utente al rimborso e l'ottenimento di una penale, che si attiva dopo l'accertamento di una violazione da parte dell'autorità o dopo una sua comunicazione presentata autonomamente anche con modalità telematiche;
    dalla lettura della relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 1742 e del disegno di legge A.S. 1194 il cui testo è stato pedissequamente ripreso e riportato in questa norma, si comprende con chiarezza che è volontà del legislatore eliminare il rischio per i cittadini di vedersi distaccato un servizio per morosità non conosciute o che avrebbero potuto essere contestate se portate tempestivamente a conoscenza, nonché colmare l'attuale lacuna normativa che fino ad oggi non prevedeva l'obbligo, da parte delle aziende che forniscono i servizi, di garantire l'effettiva ricezione delle comunicazioni con cui si contestano i mancati pagamenti e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione;
    oggigiorno una valida forma di comunicazione equiparabile a quella scritta è anche il supporto durevole che il codice del consumo (articolo 45, comma 1, lettera l) definisce come «ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate»;
    è necessario continuare il percorso intrapreso dal nostro Paese verso una completa digitalizzazione, per accelerarne la trasformazione verso una più intensa penetrazione della digitalizzazione, a beneficio dei cittadini;
    le fattispecie disciplinate dalla norma in questione sono state oggetto di precisi interventi normativi anche da parte delle Autorità di Regolazione;
    le previsioni contenute nella norma richiedono l'adeguamento dei processi aziendali con tempi non immediati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di interpretate la norma includendo quale strumento valido per avvisare l'abbonato anche il supporto durevole in aggiunta alla raccomandata con avviso di ricevimento;
    di sollecitare le Autorità di regolamentazione di settore ad emanare apposite linee guida che definiscano le modalità telematiche con cui l'abbonato può documentate in maniera oggettiva l'illegittimità della condotta del gestore cui consegue l'applicazione delle penali di cui al comma 292 dell'articolo 1;
    di interpretare la norma intendendo la sospensione della fornitura oggetto di preavviso quale effettiva disattivazione del servizio cui il cliente è abbonato;
    di consentite un differimento dell'entrata in vigore degli obblighi richiamati per l'adeguamento dei processi aziendali di almeno 6 mesi;
    di avviare un tavolo di confronto con le Autorità di regolazione per garantire la corretta armonizzazione della normativa di settore.
9/2305/399. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Attis, Cassinelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

consegna

prestazione di servizi