Legislatura: 18Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Primo firmatario: MANDELLI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/12/2019 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019
ACCOLTO IL 23/12/2019
PARERE GOVERNO IL 23/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019
CONCLUSO IL 23/12/2019
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 prevede che i medici e i veterinari in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso siano ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita;
considerato che:
il decreto 4 febbraio 2015, nel riordinare le scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati di area sanitaria, e ha regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;
tale decreto, che nello specifico definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica, prevede la stipulazione di uno specifico «contratto di formazione» per ciascuno specializzando, predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;
successivamente, l'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti, che tuttavia, sebbene anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico;
ai sensi della vigente normativa, il superamento di un percorso di specializzazione post lauream di 4 anni è requisito indispensabile, tanto per i farmacisti quanto per i medici, per l'accesso al servizio sanitario nazionale;
la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di livello elevato le cui spese, in assenza di una posizione contrattuale, restano completamente a carico dell'interessato;
risulta del tutto ingiustificata la diversità di stato giuridico e trattamento economico esistente tra i farmacisti specializzandi e i medici specializzandi, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche con successive modifiche normative, l'opportunità di regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005 e 4 febbraio 2015 – equiparandolo a quello dei laureati in medicina e chirurgia.
9/2305/395. (Testo modificato nel corso della seduta) Mandelli, Cassinelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):insegnamento superiore
formazione professionale
istruzione medica