ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/379

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: CASSINELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/379
presentato da
CASSINELLI Roberto
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   considerato che:
    la cosiddetta « blue economy» riguarda circa il 10 per cento del prodotto interno lordo nazionale e Genova, con il suo porto, detiene la quota parte principale in questo fondamentale ambito economico;
    il porto di Genova è incardinato nel Sistema portuale ligure occidentale (assieme ai porti di Savona, Vado e Prà), tramite il quale sono stati movimentati nel 2018 70,4 milioni di tonnellate di merci (di cui 2,7 milioni di container) e 4,2 milioni di passeggeri;
    l'Autorità di Sistema è impegnata a attuare il proprio Piano operativo triennale di natura infrastrutturale e a completare gli adempimenti necessari ad uscire dall'emergenza creata dal crollo del Polcevera, sulla base del programma straordinario di investimenti urgenti, adottato dal Commissario Straordinario su proposta dell'Autorità;
    l'Autorità di Sistema Portuale ligure occidentale, nell'ambito del c.d. «Decreto Genova», n. 109 del 2018 ha ottenuto la possibilità di assumere personale per l'attuazione del programma straordinario di investimenti urgenti, la cui realizzazione deve avvenire nei 36 mesi successivi all'adozione;
    è necessario altresì estendere talune previsioni in materia di lavoro temporaneo anche alle altre realtà portuali del Sistema, al fine di evitare scompensi nello sviluppo programmato degli interventi;
    è necessario realizzare alcuni interventi di sviluppo e riorganizzazione delle attività portuali aventi ricadute, dirette ed indirette, in ambito urbano, consentendo all'Autorità di Sistema di finanziare interventi di pubblico interesse;
    e infine necessario valutare gli impatti della attuali limitazione della legge portuale del 1994 nel quadro evolutivo della portualità europea e nazionale, sia in termini di flessibilità di adeguamento i vigenti Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale, sia per quel che riguarda il numero delle aree demaniali che le imprese concessionarie possono detenere in un medesimo porto, che, nell'attuale situazione, devono essere valutate in termini di Sistema portuale e peraltro potrebbero apparire in contrasto con le disposizioni euro unitarie in materia di libertà di stabilimento,

impegna il Governo:

   al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e consentire lo sviluppo del Sistema portuale ligure occidentale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   1) prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima, di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
   2) estendere agli scali di Savona e Vado Ligure le disposizioni di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 109 del 2018 in materia fornitura di lavoro temporaneo;
   3) consentire all'Autorità di sistema di inserire nel programma straordinario di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, anche alle opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali, in particolare se caratterizzati da significativi profili di ordine ambientale;
   4) favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale, prorogando al 2022 il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
   5) modificare la legge portuale 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo la possibilità di consentire più di una sola concessione di area demaniale nello stesso porto ad uno stesso soggetto, salvo che non si determini un reale pregiudizio del mercato in termini concorrenziali e salvi i limiti di concentrazione di volta in volta verificati dall'Autorità preposta alla tutela della concorrenza.
9/2305/379. (Testo modificato nel corso della seduta) Cassinelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro temporaneo

contratto di lavoro

piano di sviluppo