ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/376

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: BOND DARIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/376
presentato da
BOND Dario
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame detta norme in materia di riforma dell'imposizione e della finanza locale;
    la legge del 27 dicembre 1953 n. 959 ha disposto la costituzione dei Consorzi per i bacini imbriferi montani (BIM) quali consorzi obbligatori di Comuni che si costituiscono, su richiesta di non meno di 3/5 dei comuni stessi, per una gestione associata delle entrate derivanti dai sovracanoni, previsti espressamente dall'articolo 1 comma 8 della medesima legge, a favore delle comunità locali che sopportano uno sfruttamento dell'acqua presente sul proprio territorio ai fini di produzione energetica;
    qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, il sovracanone è versato direttamente ai comuni. Il sovracanone è dovuto — ai sensi del comma 8 — dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nel perimetro dei BIM.
    Recentemente la Corte di Cassazione (Cassazione sentenza n. 16157/2018) ha ritenuto che il sovracanone BIM richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria; infatti la legislazione statale (articolo 1, quattordicesimo comma, legge 959/1953) prevede la destinazione del sovracanone a un Fondo comune gestito dai consorzi per finalità esclusive di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque;
    la sentenza della Corte Costituzionale n. 533 del 20.12.2002 ha stabilito che i sovracanoni costituiscono elementi della finanza locale e pertanto attengono alla materia della finanza locale cioè spettano esclusivamente ai comuni rivieraschi o ai comuni costituitosi in consorzio BIM;
    la disposizione di cui all'articolo 57 comma 2-octies recentemente deliberata con il «decreto-legge fiscale A.C. 2220» ha l'effetto di privare i comuni e i loro consorzi di una parte delle entrate che la legge invece vuole attributi ad un fondo comune gestito dai consorzi ed impiegato per il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate dalle derivazioni. Con l'attribuzione di parte dei sovracanoni ad Uncem vengono cambiati sia destinatario che finalità delle risorse della legge n. 959/1953,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di garantire che nel decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel quale si disciplinano le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse che il nesso di causalità tra i comuni interessati da una grande derivazione e l'utilizzo del sovracanone venga pienamente rispettato e che le somme prelevate da un certo territorio vengano direttamente reinvestite nella formazione degli amministratori dei comuni montani di quel territorio.
9/2305/376. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond, Cassinelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sviluppo sociale

produzione d'energia

comune