ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/375

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: CORTELAZZO PIERGIORGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/375
presentato da
CORTELAZZO Piergiorgio
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   considerato che:
    il disegno di legge in esame prevede all'articolo 1 commi 634-658, di introdurre un'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile;
    la relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che: «... gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. Come emerge dalla lettura dei considerando della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e finalizzata alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, l'uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente. Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l'instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l'impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l'obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.»;
    a livello nazionale, sempre sul piano della disciplina generale sui rifiuti e fatte salve le discipline specifiche, la disciplina in materia di Imballaggi è contenuta nella «Parte Quarta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» Titolo II – Gestione degli nell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152/2006, rubricato «Definizioni»;
    La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è impegnata al recepimento del cosiddetto «pacchetto rifiuti» ovvero al recepimento nell'ordinamento nazionale delle modifiche delle legislativo n. 152 del 2006 per recepire la Direttiva 851/2018,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di prevedere, in sede di redazione dei conseguenti atti di attuazione della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, meccanismi e procedure che disciplinino la normativa in materia di «regimi di responsabilità estesa del produttore» attribuendo l'obbligo al produttore d'imballi di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti, attraverso il consenso al recupero proporzionale da parte della filiera produttiva del materiale immesso sul mercato, al fine di garantirne la rigenerazione e il riutilizzo nel per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati, garantendo il perseguimento degli obiettivi di economia circolare;
    di prevedere, in sede di redazione dei conseguenti atti di attuazione, che il principio di imballaggio riutilizzabile per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati sia disciplinato sia esteso al concetto di «riutilizzo degli imballaggi usati» così come sperimentalmente previsto dall'articolo 219-bis «Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare» inserito nel testo unico ambientale dall'articolo 39 della legge 28 dicembre 3 dicembre 2015, n. 221;
    di prevedere, in sede di redazione dei conseguenti atti di attuazione, meccanismi e procedure che disciplinino la normativa in materia «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato», eliminando il comma 2 dell'articolo 13-bis del Decreto del Ministero della Sanità 21 marzo 1973, favorendo la piena utilizzabilità degli imballaggi rigenerati e riutilizzabili.
9/2305/375. (Testo modificato nel corso della seduta) Cortelazzo, Cassinelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

imballaggio

commercializzazione