ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/126

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 282 del 23/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: SUTTO MAURO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BINELLI DIEGO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
CATTOI VANESSA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2019


Stato iter:
23/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/12/2019
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019

ACCOLTO IL 23/12/2019

PARERE GOVERNO IL 23/12/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019

CONCLUSO IL 23/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/126
presentato da
SUTTO Mauro
testo di
Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni normative di carattere eterogeneo che rivestono grande importanza per la collettività, anche in materia sanitaria;
    durante i lavori al Senato, il testo del provvedimento ha subito profonde modificazioni, in particolare a seguito del maxiemendamento del Governo, approvato con il voto di fiducia;
    desta particolare preoccupazione, tra gli altri, il comma 269 dell'articolo 1 del disegno di legge: nella sua formulazione attuale, infatti, la norma abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ed estende l'applicabilità dei tetti di spesa per il personale sanitario anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;
    tali modifiche si ritengono, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, effettuate in violazione delle competenze delle predette Province autonome poiché le stesse, com’è noto, provvedono al finanziamento del Servizio sanitario provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale non è giustificabile, da parte del legislatore statale, l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico degli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese; nella sentenza della Corte costituzionale n. 231/2017 si afferma, letteralmente, che: «la legge dello Stato non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo Stato non concorre in alcun modo al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali» (tra le altre, sentenze Corte cost. n. 125/2015 e n. 231/2017);
    in base all'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, le province autonome, «fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione... provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale», anche nei confronti «delle aziende sanitarie»; secondo la medesima norma, inoltre, «spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza», ulteriormente precisandosi che «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di valutare l'adozione di opportune iniziative, anche normative, volte a chiarire che esse non incidono sull'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto della richiamata giurisprudenza costituzionale.
9/2305/126. (Testo modificato nel corso della seduta) Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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